LOCAL MOOT COURT COMPETITION ELSA TERAMO
Il caso
Tizio, dopo aver trascorso la notte in discoteca e bevuto numerose bevande alcoliche, nonché assunto alcune dosi di sostanza stupefacente, si poneva alla guida della sua autovettura.
Transitando a velocità elevata in un centro abitato, perdeva il controllo del veicolo e finiva fuori strada, investendo Caio, che si trovava a transitare sul marciapiede; Caio decedeva sul colpo.
Sottoposto ad alcoltest dalla Polizia intervenuta, Tizio risultava in stato di ebbrezza (2,05 g/1 alla prima prova; 2,08 g/1 alla seconda prova) e, trasportato in ospedale, veniva altresì accertato nei suoi confronti l’uso di sostanza stupefacente.
La consulenza tecnica espletata in corso di indagini consentiva di accertare che l’autoveicolo, al momento dell’impatto, procedeva ad una velocità di almeno 108 Km/h, in un tratto di strada rettilineo dove il limite era quello di 50 km/h. Nessuna traccia di frenata era stata rinvenuta.
Si accertava infine che la perdita di controllo dell’auto non era stata causata da un guasto meccanico.
Nel corso delle indagini preliminari, Tizio si reca da un legale per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta.
REGOLAMENTO LOCAL MOOT COURT COMPETITION ELSA TERAMO
TITOLO I – Regole Generali
PARTE I – L’Organizzazione
Art. 1
La Local Moot Court Competition (di seguito “LMCC”) promossa da ELSA Teramo, è una simulazione processuale a squadre, che consiste nella risoluzione di un caso fittizio in diritto penale predisposto dal Comitato Scientifico.
Art. 2
1.Il Consiglio Direttivo di ELSA Teramo (di seguito “Consiglio Direttivo”) nomina, al suo
interno, un Comitato Organizzatore per la LMCC.
2.Il Comitato Organizzatore si occupa dell’organizzazione generale della simulazione ed è responsabile del suo operato davanti al Consiglio Direttivo.
Art. 3
1. Il presente Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo e conforme al Regolamento della NMCC di ELSA Italia, costituisce la disciplina di base della LMCC.
2. Modifiche e deroghe eventuali a tale Regolamento, previamente concordate col Vicepresidente Competizioni di ELSA Italia, sono tempestivamente comunicate ai partecipanti alla LMCC via mail.
Art. 4
Il Comitato Organizzatore si avvale di:
a) un Comitato Scientifico per l’individuazione del caso fittizio (di cui all’Art. 1) e per la valutazione degli atti;
b) un Collegio Giudicante per il giudizio dei dibattimenti.
Il Comitato Scientifico e il Collegio Giudicante sono entrambi composti da professionisti ed esperti di diritto che abbiano messo a disposizione della competizione la loro esperienza e le loro conoscenze tecnico-giuridiche.
Art. 5
La LMCC prevede lo svolgimento in tre fasi successive:
a) redazione da parte di ciascuna squadra partecipante di due atti, assunte le vesti del legale difensore dell’imputato e del Pubblico Ministero e successiva valutazione degli atti da parte del Comitato Scientifico;
b) svolgimento dei dibattimenti eliminatori davanti al Collegio Giudicante, con successiva attribuzione di un punteggio, da parte dello stesso;
c) svolgimento del dibattimento finale al quale accedono le due squadre che hanno totalizzato il punteggio più alto nelle antecedenti due fasi, di cui alle lettere a) e b).
Art. 6
La LMCC si svolge in lingua italiana.
PARTE II – Partecipazione alla LMCC Art. 7
1. Alla LMCC possono partecipare esclusivamente studenti o laureati in Giurisprudenza (Scienze Giuridiche) da non più di sei mesi alla data di iscrizione alla competizione, Soci della sezione locale di ELSA Teramo.
2. È previsto, ai fini della partecipazione, il pagamento di una quota di € 5,00 per ogni concorrente che va saldata entro due settimane dalla data di iscrizione.
3. La partecipazione alla LMCC organizzata da ELSA Teramo è esclusa ai: a) membri del Comitato Organizzatore della LMCC; b)membri del Consiglio Direttivo Nazionale di ELSA Italia; c) membri del Consiglio Direttivo di ELSA Teramo.
Art. 8
Ogni squadra può essere formata da un minimo di due a un massimo di quattro partecipanti.
Art. 9
1. L’iscrizione di ciascuna squadra, deve avvenire utilizzando l’apposito Modulo, pubblicato sul sito web: www.elsateramo.org e inviato via mail, il quale deve essere debitamente compilato entro e non oltre il termine perentorio comunicato dal Comitato Organizzatore.
2. Entro le 48 ore successive all’iscrizione, il Comitato Organizzatore provvede a comunicare a ciascuna squadra partecipante il codice di gara identificativo, che sostituisce le generalità dei concorrenti.
3. Sono ammesse a partecipare alla competizione, un numero massimo di dieci squadre, in virtù del criterio cronologico.
4. Le tre (o due) squadre totali (e non per parte, a discrezione del Collegio Giudicante e in base al numero di squadre iscritte) che ottengono i punteggi migliori, accedono alla fase dibattimentale.
Art. 10
1. In caso di rinuncia o di qualsiasi altro impedimento, la quota di partecipazione non è
restituita.
2. È consentita la sola sostituzione dei componenti delle squadre, fermo restando il numero degli stessi, entro il termine di sette giorni dall’inizio del dibattimento e previa comunicazione al Comitato Organizzatore.
TITOLO II – LE FASI DELLA LMCC PARTE I – Disposizioni generali
Art. 11
1. Ciascuna squadra partecipante può chiedere precisazioni e delucidazioni al Comitato Scientifico su ogni aspetto del caso oggetto della competizione, scrivendo all’indirizzo email del Comitato Organizzatore, fornito ai partecipanti entro e non oltre 2 giorni dall’invio dell’atto. I medesimi chiarimenti e delucidazioni, vengono poi condivisi con tutti i partecipanti.
2.. IL Comitato Organizzatore garantisce pronte e tempestive chiarificazioni e delucidazioni, entro 2 giorni dalla ricezione della richiesta delle stesse.
3. È fatto severo divieto di consultare, in qualsiasi altro modo, i membri del Comitato Organizzatore, al di fuori dell’ambito didattico, ovvero dei Collegi Giudicante e Scientifico, pena l’esclusione dalla competizione.
Art. 12
1. È fatto il più severo divieto ai concorrenti di ciascuna squadra, di produrre atti il cui contenuto
sia, in tutto o in parte, frutto del lavoro di soggetti esterni alla squadra stessa.
2. In caso di accertata violazione di cui al comma precedente dello stesso articolo, il Comitato Scientifico o il Collegio Giudicante adottano i provvedimenti opportuni, con decisione insindacabile, compresa la squalifica della squadra dalla competizione.
PARTE II – Redazione e valutazione degli atti Art. 13
1. Ciascuna squadra è chiamata a redigere due atti, ciascuno sulla base dello stesso caso fittizio: il primo contenente le argomentazioni a sostegno della difesa dell’imputato e il secondo contenente le argomentazioni del Pubblico Ministero.
2. Le squadre devono inviare i due atti a mezzo email, all’indirizzo di posta elettronica fornito dal Comitato Organizzatore, entro il termine perentorio dallo stesso stabilito.
Art. 14
1. Gli atti devono essere redatti in carattere Times New Roman, con dimensione 12, formattati con interlinea 1,5 e margini di 2,54 in tutte le direzioni. Per le note a piè pagina è richiesto il carattere Times New Roman con dimensione di 10 punti, interlinea singola.
2. Gli atti non devono eccedere ciascuno il numero di pagine 10, inclusi i riferimenti normativi, giurisprudenziali e dottrinali.
3. Il codice della squadra precedentemente assegnato, deve essere riportato in calce all’atto. 4. È fatto severo divieto di riportare o indicare sugli atti riferimenti che permettano di
identificare i componenti della squadra, pena squalifica della stessa.
Art. 15
1. Il Comitato Organizzatore provvede ad inviare gli atti entro 1 giorno, al Comitato Scientifico,
senza entrare nel merito della valutazione degli stessi.
2. La valutazione di entrambi gli atti, prodotti da ciascuna squadra, spetta al Comitato Scientifico, il quale attribuisce un voto in decimi, sulla base della tabella di valutazione allegata al presente Regolamento.
3. Nella valutazione degli atti, il Comitato Scientifico utilizza i seguenti criteri : qualità delle ricerche, conoscenza della giurisprudenza, logica e originalità del ragionamento, chiarezza della struttura e stile di esposizione. Peculiare rilievo è attribuito all’esaustività della argomentazione.
Art. 16
La violazione di quanto disposto all’articolo 14, comporta l’applicazione delle penalità seguenti:
a) detrazione di 0.5 punti dal punteggio relativo all’atto, per erronea apposizione del codice di squadra in calce all’atto.
b) detrazione di 0.5 punti dal punteggio relativo all’atto, per mancato rispetto del formato e dimensione del carattere, sia per quanto attiene al corpo del testo, sia per le note a piè di pagina;
c) detrazione di 0.5 punti dal punteggio relativo all’atto per mancato rispetto dei margini, sia per quanto riguarda il corpo del testo, sia per le note a piè pagina ;
d) detrazione di 0.5 punti dal punteggio relativo all’atto per mancato rispetto dell’interlinea, sia relativamente al corpo del testo che alle note a piè pagina;
e) detrazione di 1 punto dal punteggio relativo all’atto per ciascuna pagina eccedente il numero massimo previsto e consentito.
Art. 17
1. La comunicazione delle squadre ammesse alla fase dibattimentale, è effettuata dal Vicepresidente Attività Accademiche a mezzo email.
2. Il punteggio conseguito da ciascuna squadra nella fase scritta, viene comunicato solo al termine della competizione, per garantire trasparenza e al fine di evitare di inficiare lo svolgimento nonché il completamento della medesima.
Art. 18
1. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, che individua le squadre ammesse alla fase dibattimentale, si tiene un incontro di preparazione dei concorrenti col Comitato Organizzatore.
2. Il Comitato Organizzatore provvede a fornire le linee guida utili ai partecipanti selezionati, per orientarli alla corretta preparazione della simulazione orale. È consentito ai partecipanti chiedere chiarimenti e delucidazioni di natura tecnica, senza entrare nel merito del caso, oggetto di competizione.
3. L’incontro di preparazione alla fase orale, della durata di due ore, è obbligatorio per almeno un componente di ogni squadra.
4. L’assenza a tale incontro, comporta la detrazione di 1 punto dal punteggio degli atti, come valutati dal Comitato Scientifico.
PARTE III – Dibattimenti eliminatori Art. 19
1. Il Comitato Organizzatore, in apertura e prima dell’inizio dei dibattimenti, provvede ad una estrazione per attribuire ad ogni squadra il ruolo di difensore dell’imputato ovvero di Pubblico Ministero.
2. Successivamente alla prima estrazione di cui al comma 1 , il Comitato Organizzatore procede ad una seconda estrazione, per gli accoppiamenti tra le squadre, che si scontrano tra loro in fase dibattimentale.
Art. 20
Il dibattimento ha lo scopo di argomentare a favore della propria posizione, quindi di ribattere le argomentazioni e le ragioni addotte dalla controparte nel corso dello stesso.
Art. 21
1. Almeno due componenti di ciascuna squadra, devono prendere la parola nel corso del
dibattimento.
2. In caso contrario, la penalità è indicata a discrezione del Collegio Giudicante.
3. I componenti del Collegio Giudicante hanno la facoltà di interrompere in qualsiasi momento l’oratore per porre delle domande.
4. Il diritto di risposta è accordato al solo oratore interrotto.
Art. 22
1. Il dibattimento si apre con l’esposizione della parte che ricopre il ruolo del PM.
2. Il dibattimento prosegue con l’esposizione della parte che ricopre il ruolo di difensore dell’imputato.
3. Il dibattimento si conclude con le rispettive repliche di parte. Art. 23
1. Ogni squadra dispone di trenta (30) minuti totali, di cui venti (20) minuti per l’esposizione principale e dieci (10) minuti per la replica. Ciascuna squadra può organizzare diversamente il proprio tempo. Tuttavia è tenuta a darne comunicazione, prima dell’inizio del dibattimento, a pena di decadenza da tale facoltà
2. A ciascuna squadra è riconosciuta la facoltà di chiedere un tempo supplementare massimo, pari a cinque (5) minuti. In tal caso, uguale tempo è accordato alla parte (squadra) avversa.
3. La facoltà di cui al comma precedente è concessa solo nella fase dell’esposizione principale. Qualora venga concessa alla squadra che compie la propria esposizione per seconda, uguale tempo è accordato di diritto alla parte avversa, ma in fase di replica.
4. Qualora l’esposizione principale sia sostenuta integralmente da una sola persona, il replicante, a pena di decadenza dal diritto di replica, deve essere una persona diversa.
5. Il tempo utilizzato dai componenti del Collegio Giudicante per porre le domande non è conteggiato nel tempo totale a disposizione di ciascuna squadra.
6. Un addetto al cronometraggio, incaricato dal Comitato Organizzatore, ha il compito di indicare e scandire periodicamente il tempo rimasto.
Art. 24
1. Ogni membro del Collegio Giudicante attribuisce alle squadre di ogni dibattimento un voto
espresso in decimi.
2. Nella valutazione del dibattimento sono presi in particolare considerazione: la pertinenza e la logica dell’argomentazione, la capacità di ribattere le ragioni della parte avversaria, le eventuali concessioni alla stessa. Inoltre viene valutata l’esposizione orale, la proprietà di linguaggio e la capacità di rispondere alle eventuali domande poste dal Collegio Giudicante.
2.1 Nell’ipotesi in cui non dovessero esserci domande da parte del Collegio Giudicante, la voce “capacità di rispondere alle eventuali domande del Collegio Giudicante” non viene presa in considerazione ai fini della valutazione complessiva e finale.
2.2 Nell’ ipotesi in cui, durante la stessa fase dei dibattimenti, semifinale o finale, solo talune squadre ricevano domande da parte del Collegio Giudicante. La voce “capacità di rispondere alle eventuali domande poste dal collegio giudicante” di cui al comma 2 del medesimo articolo, non viene presa in considerazione ai fini della valutazione complessiva e finale, affinché non sia inficiata la parità tra le squadre.
3. Si richiede altresì ad ogni membro del Collegio Giudicante l’attribuzione di un voto in
decimi ad ogni singolo partecipante alla competizione, strumentale alla designazione del Miglior Oratore, sulla base della tabella di valutazione prevista all’art. 24, per la Migliore Squadra.
Art. 25
Ciascun componente delle squadre concorrenti, è tenuto al rispetto delle regole deontologiche della Professione Forense.
Art. 26
Accedono alla fase dibattimentale eliminatoria le due o tre squadre (a discrezione del Collegio Giudicante) che hanno ottenuto i punteggi più elevati nella fase degli atti.
Art. 27
1. Nell’ipotesi in cui dovesse aversi un numero dispari di squadre, durante la fase dibattimentale eliminatoria, il Comitato Organizzatore provvede agli accoppiamenti tra le squadre, tramite estrazione.
2. La squadra non accoppiata in prima estrazione, dibatte poi con una delle squadre estratta a sorte dal Comitato Organizzatore tra quelle che avranno già dibattuto in precedenza.
3. Alla squadra che dibatte due volte, viene attribuito come punteggio per concorrere alla fase finale, da sommarsi a quello ottenuto per gli atti, il più alto tra quelli conseguiti per i due dibattimenti eliminatori.
PARTE V – Svolgimento della finale e proclamazione dei vincitori Art. 28
1. Accedono al dibattimento finale, le due squadre che hanno ottenuto i punteggi più alti, risultanti dalla somma delle valutazioni (in decimi) ottenute per gli atti e per il dibattimento eliminatorio
2. il ruolo attribuito a ciascuna delle due squadre finaliste, è determinato attraverso nuova estrazione a sorte, effettuata dal Comitato Organizzatore, prima dell’apertura del dibattimento.
Art. 29
1. Il Collegio Giudicante valuta le due squadre sulla base dei requisiti e dei criteri previsti dall’ art. 24 del presente Regolamento
2. La squadra vincitrice della competizione è determinata in base al punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi delle singole fasi.
3. Nell’ipotesi di parità di punteggio è proclamata vincitrice la squadra che ottiene il punteggio più elevato, sommando le valutazioni espresse in decimi, degli atti e del dibattimento finale.
4. Nell’ulteriore ed eventuale ipotesi di parità, in cui il punteggio delle valutazioni delle due squadre, risulti nuovamente identico, il Collegio Giudicante, a maggioranza assoluta e sulla base dei criteri previsti all’art. 24 del presente Regolamento, decreta la squadra vincitrice della competizione.
Art. 30
Successivamente alla proclamazione dei vincitori, sono assegnati i premi alla Squadra Vincitrice e al concorrente Miglior Oratore.
Art. 31
ELSA Teramo rilascia a ciascun partecipante alla competizione un attestato di partecipazione alla LMCC.
Art. 32
1. Il Vicepresidente Attività Accademiche provvede a comunicare a ciascun partecipante alla fase orale e al termine della competizione stessa, il punteggio ottenuto sia dalla squadra concorrente, che dal singolo candidato.
2. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, avviene a mezzo e-mail, contestualmente alla comunicazione dei punteggi delle squadre risultanti dalla valutazione degli atti della fase scritta.
TITOLO III – Disposizioni finali
1. Tutti i partecipanti sono tenuti all’attenta osservanza del presente Regolamento, di cui
dichiarano di accettarne le disposizioni mediante iscrizione alla competizione.
2. Laddove si ravvisi una grave violazione, il Comitato Organizzatore, il Comitato Scientifico e il Collegio Giudicante, provvedono ad adottare i provvedimenti necessari, compresa la squalifica dalla competizione.
Art. 34
Art. 33