
L’articolo 21 della nostra Carta fondamentale sancisce la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Invero, la libertà di espressione rappresenta una delle pietre angolari su cui poggiano gli Stati democratici di diritto, peraltro sancita anche in numerose fonti sovranazionali, fra cui l’articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Tuttavia, nell’era odierna, della disinformazione e delle cosiddette “fake news”, il confine tra tutela della libertà di espressione e necessità di contrastare contenuti lesivi dell’ordine pubblico, della sicurezza e della dignità umana si fa sempre più labile. Il diritto, pertanto, ancora una volta, si trova a dover contemperare interessi contrapposti: da un lato, la protezione della libera informazione, dall’altro, la prevenzione degli effetti dannosi delle fake news.
Sebbene la libertà di espressione rappresenti un diritto fondamentale, non è assoluta e incontra taluni limiti: basti pensare ad esempio al reato di diffamazione, all’apologia di fascismo o al c.d. hate speech. Nel contesto delle fake news, alcune norme specifiche mirano a contrastare la diffusione di notizie false o fuorvianti, che oggi è sempre più facile tramite l’utilizzo di piattaforme digitali e dell’intelligenza artificiale. Un aspetto centrale del dibattito giuridico riguarda infatti la responsabilità delle piattaforme digitali nella gestione e nella moderazione dei contenuti. L’Unione Europea ha adottato il Digital Services Act (DSA), che introduce obblighi stringenti per le grandi piattaforme online, imponendo loro di adottare misure per contrastare la disinformazione e garantire trasparenza sugli algoritmi di diffusione dei contenuti. In Italia, il recepimento della Direttiva (UE) 2018/1808 ha rafforzato il quadro normativo relativo alla responsabilità degli intermediari digitali, prevedendo sanzioni per la mancata rimozione tempestiva di contenuti illeciti.
Il bilanciamento tra libertà di espressione e contrasto alle fake news passa, dunque, attraverso l’intervento del legislatore e della giurisprudenza, chiamati a garantire che le misure restrittive siano proporzionate e non conducano a fenomeni di censura preventiva. In questo senso, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha più volte ribadito che eventuali limitazioni alla libertà di espressione devono rispondere a criteri di necessità in una società democratica, evitando restrizioni eccessive che possano soffocare il dibattito pubblico.
La crescente diffusione delle fake news rappresenta senz’altro una sfida complessa per il diritto e per la società.
Se da un lato è essenziale salvaguardare la libertà di espressione come fondamento della democrazia, dall’altro si impone la necessità di contrastare fenomeni di manipolazione dell’informazione che minano la fiducia pubblica e il corretto funzionamento delle istituzioni. La giurisprudenza e la normativa nazionale e sovranazionale devono quindi operare in modo da garantire un equilibrio tra questi due principi, affinando strumenti normativi che siano efficaci senza risultare oppressivi.
Il futuro della libertà di espressione dipenderà dalla capacità del diritto di adattarsi a un contesto mediatico in continua evoluzione, garantendo al contempo pluralismo informativo e tutela dalla disinformazione.
Questa edizione del WikiLEX si propone perciò di indagare il complesso rapporto tra la libertà di espressione e le fake news.